Materie del servizio
A chi è rivolto
Il presente servizio gestisce le richieste di chi ha necessità di chiedere documentazione di fascicoli edilizi gestiti dall'Ufficio di Edilizia Privata.
Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La domanda deve essere compilata e sottoscritta da chi ha un titolo, un interesse giuridicamente rilevante meritevole di tutela rispetto all'immobile oggetto delle pratiche edilizie descritte sulla richiesta.
Descrizione
L’accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Come fare
Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Successivamente, la pratica verrà istruita e l’esito sarà trasmesso al richiedente attraverso l’indirizzo mail/pec indicato in fase di richiesta.
L'indirizzo che fornirai nel campo “Pec” sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica. Solo il contatto con “Pec” garantisce la corretta trasmissione dei documenti, si invita pertanto a compilare correttamente il relativo campo.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
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SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);
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n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme
- Per richiesta da parte di C.T.U., incarico del Tribunale;
Cosa si ottiene
Con l'invio dell'istanza potrai ricevere, al termine dell'istruttoria, i documenti richiesti.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi.
La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett. c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2024, 16:17